Fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia

Ecco il decreto che determina le nuove fasce di reperibilità, in vigore dal 4 febbraio 2010.




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


DECRETO 18 dicembre 2009, n. 206

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008)

(GU n. 15 del 20-1-2010 )


Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2010

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE


Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilità stessa;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;



A d o t t a



il seguente decreto:



Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.



Art. 1

Fasce orarie di reperibilità



1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

- Si riporta il testo dell'art. 55-septies (Controlli sulle assenze) introdotto dall'art. 69 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica é inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione

telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto é immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3».

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».





Art. 2

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità



1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza é etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali é stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali é stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Roma, 18 dicembre 2009



Il Ministro: Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100

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